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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1154

Trattamento economico da corrispondere agli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  15-9-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1



Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica percepiscono le seguenti competenze:
a) lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennità per accreditamenti multipli;
d) l'indennità supplementare di volo limitatamente ai soli addetti, che abbiano diritto all'indennità di volo;
e) le indennità eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.