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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. 1150

Concessione di acconti al danneggiati di guerra dell'Africa italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  14-9-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Art. 1


La misura degli acconti da concedersi per gli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici per danni di guerra sofferti nei territori dell'Africa italiana, e di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, è modificata come segue:
sulle prime cinquantamila lire d'indennità, il cento per cento; sulle successive lire centomila, il cinquanta per cento;
sulle ulteriori lire centomila, il venticinque per cento;
sulla rimanenza il decimo.
Nei casi in cui è stato già corrisposto un acconto in esecuzione del citato art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, sarà provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura a quella stabilita dal presente decreto.
L'acconto non può superare complessivamente le lire duecentomila e non sarà corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.