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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1127

Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di Istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-9-1948
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  I posti da assegnare ai ruoli speciali transitori di cui all'art. 7
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per quanto riguarda le
scuole  e  gli  istituti  di istruzione media, classica, scientifica,
magistrale,   tecnica,   artistica  e  di  avviamento  professionale,
verranno  determinati  sulla base della situazione di fatto esistente
alla  data  dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo e
dovranno   essere   istituiti  quando  ricorrano  le  condizioni  per
l'istituzione della cattedra di ruolo, ovvero vi sia un numero di ore
di insegnamento non inferiore a quello previsto per la corrispondente
cattedra  di ruolo. Si procedera' altresi' alla istituzione dei posti
di   ruolo  speciale  transitorio  per  quegli  insegnamenti  che  si
conferiscono per incarico, che comportino un congruo numero di ore di
lezione  in  rapporto alle caratteristiche degli insegnamenti stessi,
nei  casi  che  verranno  stabiliti da apposite tabelle approvate con
decreto  del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Con  analogo provvedimento sara' approvato il contingente dei posti
di ruolo transitorio.