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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1115

Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  8-9-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


L'art. 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1940, n. 1539, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la difesa ha la facoltà di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati nell'Esercito, con ferma triennale e con successive due rafferme annuali.
I giovani ammessi a tali arruolamenti dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati "specializzati" ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennità giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.
L'indennità predetta, che non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al militare la qualifica di specializzato e per tutto il periodo di tempo per il quale il militare conservi la qualifica stessa.
Al termine della ferma triennale sarà corrisposto agli specializzati, anche se hanno raggiunto grado di sottufficiale, un premio di lire cinquemila ed al termine di ciascuna rafferma annuale un ulteriore premio di lire cinquemila.
In caso di proscioglimento di ferma disposto dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti trentaseiesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.
Qualora il proscioglimento abbia luogo durante il periodo di rafferma, saranno corrisposti al militare tanti dodicesimi del premio di rafferma quanti sono i mesi di servizio da lui prestati dall'inizio della rafferma stessa.
In caso di morte del militare, le quote di cui ai due comma precedenti vengono corrisposte agli eredi".