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DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 1096

Termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di premi o quote di integrazioni all'esportazione dei prodotti serici per il periodo 1936-1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-8-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1


Chiunque, per aver venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto al premio previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, ed alle quote di integrazione di prezzo previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Coloro che non hanno chiesto la quota di integrazione prevista dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, entro il termine indicato dall'art. 13 della legge stessa, possono ulteriormente domandarla presentando l'integrale prescritta documentazione ai sensi del comma precedente sotto pena di decadenza.