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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 1041

Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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vigente al 05/09/2026
Testo in vigore dal:  24-8-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Ai vice brigadieri e brigadieri dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia raffermati, è esteso l'obbligo della iscrizione prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia che abbiano compiuto la terza, rafferma triennale.