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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 948

Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-3-1953
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Il Ministero delle finanze è autorizzato a non avvalersi del diritto che deriverebbe all'Amministrazione dello Stato dall'art. XIV della Convenzione 30 giugno 1936, e dagli articoli V e IV degli atti addizionali 29 aprile 1938 e 30 gennaio 1941 intervenuti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) ed a farsi rimborsare dall'Azienda medesima le somme versate
((e da versare))
a titolo di ammortamento del capitale investito negli impianti di Bari, di Livorno e di Novara.
Tale rimborso, tenuto conto degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti e di un adeguamento ai fini monetari, resta determinato in 7230 milioni di lire.
In aggiunta alla somma di cui sopra l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) è tenuta a corrispondere il valore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli stabilimenti di Bari, Livorno Novara successivamente al 9 giugno 1947 e fino alla data di stipula della convenzione, nonché il valore dei materiali facenti parte degli impianti dei detti stabilimenti asportati e ricuperati o che saranno ricuperati.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare le modalità e le garanzie di pagamento delle somme come sopra dovute e ad approvare con propri decreti le relative convenzioni.