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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 939

Limite di età del tenente o sottotenente maestro direttore di banda e dei tenenti o sottotenenti maestri di scherma del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  22-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1


I limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, devono intendersi non applicabili nei riguardi dei maestri di scherma e del maestro direttore di banda del Corpo, per i quali seguitano ad avere efficacia i limiti di età previsti dai decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844 e 21 gennaio 1929, n. 132.