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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 877

Aumento a 50 miliardi del mutuo di 25 miliardi che le Ferrovie dello Stato sono state autorizzate a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  28-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


L'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il ripristino degli impianti e per la estensione dell'elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonché per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali sulle linee stesse, può elevarsi fino a 50 miliardi di lire.