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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 861

Adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1950)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  25-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Le nomine a professore straordinario e ordinario, disposte dal Governo militare alleato nei confronti di persone che non trovavansi incluse in terne all'epoca valide, di vincitori di concorsi universitari espletati ai sensi degli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, si intendono conferite, entro i limiti di tempo di cui ai successivi articoli del presente decreto, a titolo di incarico delle funzioni di straordinario per le cattedre rispettivamente ricoperte. Ai predetti professori è attribuita una retribuzione mensile, a carico dello Stato, pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale e degli assegni di qualsiasi natura, previsti per i professori straordinari.
I detti docenti partecipano alle adunanze del Corpo accademico nonché dei Consigli dei professori delle rispettive Facoltà, semprechè non debbansi adottare deliberazioni concernenti i modi per provvedere a posti di ruolo vacanti ovvero la nomina ad ordinario di professori straordinari.