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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 849

Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, recante norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, circa l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico



L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - Il personale femminile non di ruolo attualmente in servizio, che, a suo tempo, venne licenziato a norma del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perché coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo C o in quello subalterno, rispettivamente se impiegato od agente, considerandolo in qualità di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti della applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo, ma in ogni caso da data non anteriore al 1 dicembre 1924, prendendo posto in ruolo, dopo il personale ex ausiliario, secondo la predetta data della riammissione in servizio.
Tutto il personale licenziato a norma del predetto regio decreto, n. 153, che sia stato nominato ausiliario in virtù dell'art. 39 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è considerato altresì ausiliario agli effetti di cui sopra, dalla data di riassunzione in servizio, comunque, da data non anteriore al 1 dicembre 1924".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 100. - FRASCA