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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 838

Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico



Per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1948, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 50% per le aziende con redditi non superiori a L. 100.000 e del 40% per le aziende con redditi superiori a L. 100.000 e fino a L. 250.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 85. - FRASCA