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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 827

Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse di circolazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Articolo unico



È approvata l'annessa convenzione suppletiva, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1 dicembre 1947 e fino alla scadenza della precedente convenzione 10 marzo 1939, approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1673, è modificato l'art. 4 della convenzione suppletiva 28 febbraio 1945, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, concernente l'aggio stabilito a favore dell'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 19. - FRASCA