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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 826

Retribuzione degli insegnanti incaricati dell'Accademia d'arte drammatica e numero delle ore settimanali relative agli insegnamenti impartiti per incarico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Roma, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 ore settimanali di lezione, spetta un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale dovuto al personale insegnante di ruolo di grado 9°, gruppo A.
Al detto personale competono altresì l'indennità di carovita, con le relative quote complementari, e qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 9° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.
Per l'incarico di "maestro accompagnatore al piano", nelle lezioni di danza, il trattamento economico è commisurato allo stipendio iniziale del grado 11° oltre all'indennità di carovita e alle quote complementari nonché a qualsiasi altra indennità dovuta al personale di ruolo di grado 11° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare.
Quando l'insegnante incaricato abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, il previsto trattamento economico è dovuto in proporzione.