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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 824

Misura dell'indennità speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1951)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1


L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita, nella seguente misura mensile lorda:
Gradi Celibi Ammogliati
Maggiore generale ispettore....... L. 12.800 L. 17.100
Colonnelli........................ " 11.200 " 14.900
Tenenti colonnelli................ " 10.100 " 13.400
Maggiori.......................... " 9.300 " 12.400
Capitani.......................... " 5.800 " 10.000
Tenenti e sottotenenti............ " 5.300 " 9.250