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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 822

Riduzione del diritto di licenza dovuto sulle navi acquistate all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


Il diritto di licenza - di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334 e successivamente modificato - da corrispondere per le navi acquistate all'estero dallo Stato italiano o da privati è ridotto al 2% del valore, semprechè la immatricolazione delle navi stesse, a termini dell'art. 146 del Codice della navigazione, sia effettuata entro il 31 agosto 1948.