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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 818

Conferimento di funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Il Ministro Guardasigilli, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di conferire funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza, profughi della Venezia Giulia, ai termini degli articoli 1, lettera b) e 2, prima parte, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601, purché gli interessati abbiano presentata la domanda entro il termine stabilito dall'art. 1, ultimo comma, del citato decreto 23 dicembre 1947, n. 1601.