stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 816

Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo in annualità in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e successivi, la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo dello Stato in annualità, sui mutui previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.
L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualità occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, è diminuito della corrispondente somma di L. 300.000.