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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 815

Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1951)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-2-1951
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro, per le finanze, di con certo con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico

((Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 25. - FRASCA