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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 808

Norme concernenti le proposte relative all'ordinamento didattico delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Bari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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Testo in vigore dal: 16-7-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma, quinto, della, Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                           Articolo unico.

  Le  proposte  da  inserirsi nello statuto dell'Universita' di Bari,
riferentisi  alle  norme  concernenti  l'ordinamento  didattico delle
Facolta'  di  lettere  e  filosofia, di scienze matematiche fisiche e
naturali,  di  ingegneria,  istituite presso l'Universita' stessa, ai
sensi del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono formulate
dal  Senato  accademico, uditi il Consiglio di amministrazione ed, in
rapporto a ciascuna, delle Facolta' predette, un apposito Comitato di
tre  professori  ordinari,  nominati  dal  Ministro  per  la pubblica
istruzione,  su  designazione  del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
  Per  ciascuna  Facolta'  competono, inoltre, al rispettivo Comitato
tutte  le  funzioni che le vigenti disposizioni legislative demandano
al  Consiglio dei professori in ordine alla destinazione dei posti di
ruolo  alle  materie d'insegnamento ed ai modi per la copertura delle
cattedra con professori di ruolo.
  Al  Comitato stesso compete, altresi', di formulare le proposte per
il conferimento degli incarichi d'insegnamento.
  I  professori  di ruolo che siano assegnati alle Facolta' anzidette
verranno  a  far  parte del rispettivo Comitato di facolta', il quale
cessera'   dalle  sue  funzioni  allorche'  alla  Facolta'  risultino
assegnati tre professori di ruolo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948

                              DE NICOLA

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                          DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1948
  Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 256. - FRASCA