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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 805

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948.
Le norme del sopraindicato art. 11 sono applicabili, tranne quella del capoverso 1°, anche ai magistrati ed ai cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare che siano stati o vengano, quali ufficiali del Corpo della giustizia militare, ricollocati in congedo.