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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 800

Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalità, la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


In deroga all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione istituita con il successivo art. 6, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra e per le merci che l'obbligato possa dimostrare di essere stato costretto a liberare, in conseguenza di un qualsiasi fatto di guerra, mentre erano in giacenza o in viaggio sotto vincolo fiscale, senza essersi potuto rivalere dei tributi ad esse afferenti.