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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 778

Norme concernenti i Collegi arbitrali e speciali per la determinazione delle indennità di espropriazione e per la cognizione delle questioni attinenti ad immobili nelle località colpite dal terremoti del 1908 e del 1915.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  11-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Art. 1



I Collegi arbitrali di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, nonché il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma di cui agli articoli 167 e 5 dei succitati decreti, che siano in funzione o in corso di costituzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a funzionare per tutto l'ulteriore periodo delle loro attribuzioni, e cioè fino al 15 aprile 1951 nella composizione fissata per l'anno 1948. Manifestandosi la necessità di sostituzione, le nuove nomine saranno di apposte mediante decreto del Capo dello Stato e saranno conferite con efficacia fino a tutto il 15 aprile 1951,