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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 769

Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già scritte presso gli Uffici del tesoro dei Governatori dell'Africa orientale italiana, delle Province Libiche, dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio e col Ministro ad interni per l'Africa italiana;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni ed altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, sono applicabili alle partite della specie già iscritte per il pagamento presso uno degli Uffici del tesoro dell'Africa orientale italiana, ovvero della Libia.
L'Applicazione del provvedimenti legislativi di cui al comma che precede, avverrà con la decorrenza normale indicata, negli stessi, ovvero, per i provvedimenti in cui erano previste decorrenze diverse secondo i differenti territori dello Stato ove venivano estesi, colla decorrenza dalla quale ebbero efficacia nella provincia di Roma, ed, in ogni caso, osservate le altre condizioni con tenute nei provvedimenti medesimi.
Il presente articolo è altresì applicabile alle pensioni od altri assegni similari della specie di quelli indicati al primo comma, già iscritti per il pagamento presso l'Ufficio del tesoro del cessato Governativo dell'Egeo.