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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 768

Disposizioni riguardanti la tassa ettariale sullo riserva aperte di caccia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Ai decorrere dal 1 gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall'art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia è elevata a L. 20 per ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro della zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari.