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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 755

Agevolazioni per la costituenda "Società marittima nazionale".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la finanze, per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti e contratti che saranno stipulati per la costituzione, e per successivi eventuali aumenti di capitale fino al limite di cinque miliardi, della società per azioni denominata "Società marittima nazionale" con sede in Roma, con capitale iniziale fino a due miliardi, da sottoscriversi fino a L. 1.100.000.000 dalla società finanziaria marittima "Firmare" e per il resto da una o più delle società di navigazione costituite a termine del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e con lo scopo di acquistare per il ripristino e di ripristinare navi danneggiate per fatto bellico o durante l'esercizio nel periodo di guerra, per la successiva loro utilizzazione, nonché di compiere operazioni finanziarie attive e passive ad esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico.
Sono parimenti soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti ed i contratti che saranno posti in essere dalla Società, riguardanti acquisti per compra-vendita o per conferimento, ricuperi, riparazioni di navi danneggiate da eventi bellici o da fatti connessi con la guerra; nonché i finanziamenti all'uopo occorrenti e le accensioni di mutui comprese le relative concessioni di garanzie,