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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 753

Temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1953)
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Testo in vigore dal: 13-5-1953
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  In  deroga alle vigenti disposizioni, ((...)), i corsi ordinari per
giovani  aspiranti  alla nomina a sottotenente in servizio permanente
nelle  Armi  di  fanteria  ((cavalleria)),  artiglieria e genio e del
servizio automobilistico, nonche' i corsi per sottufficiali dell'Arma
dei  carabinieri  aspiranti  alla  nomina, a sottotenente in servizio
permanente  nell'Arma  stessa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del decreto
legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati
dalle norme di cui agli articoli seguenti.