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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 740

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-7-1948
al: 14-1-1952
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri  per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per le finanze e per la pubblica istruzione;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  All'art.  60  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma:
  "Su   richiesta   del  condomino  o  dei  condomini  autorizzati  a
ricostruire,  l'Ufficio  del genio civile instaura il procedimento di
espropriazione   delle  quote  di  area  di  proprieta'  degli  altri
condomini   non  autorizzati  alla  ricostruzione  e  promuove  dalla
competente autorita' il decreto di occupazione temporanea di esse.
  L'onere  della  espropriazione grava esclusivamente sui condomino o
sui  condomini  che  l'hanno  promossa:  l'Amministrazione dei lavori
pubblici resta estranea a tutti i rapporti tra i condomini, derivanti
dal procedimento espropriativo".