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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 713

Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico



Fino al 31 dicembre 1948, sono sospesi gli esami previsti dall'art. 14, secondo comma, del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare.
Le promozioni agli anzidetti gradi sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, secondo le norme di cui all'art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 102. - FRASCA