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DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 700

Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per opere pubbliche e per opere di bonifica e di sistemazione idraulico forestale di bacini montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  18-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e e foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948;

Art. 1


Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, purché non siano stati emessi in conto residui.