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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 677

Modificazione dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;

Articolo unico



Il secondo comma dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre possedere l'idoneità al servizio militare incondizionato e non aver superato il 40° anno di età. È titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, oppure negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguite altre benemerenze militari. I cappellani militari iscritti nei ruoli ausiliario e di riserva, di cui al seguente art. 22, che abbiano prestato complessivamente almeno cinque anni di servizio d'assistenza spirituale, potranno essere nominati in servizio permanente, purché non abbiano superato il 45° anno di età e semprechè posseggano il requisito della idoneità al servizio militare incondizionato".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare comma legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 50. - FRASCA