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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 675

Modificazioni al ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti ciechi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico



Gli organici stabiliti per il ruolo transitorio di gruppo C dei massaggiatori civili degli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari, dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 136, sono così modificati:



Massaggiatori
(gruppo C)
Numero
Grado dei posti

11° - Primo massaggiatore............................|
> 24
12° - Massaggiatore..................................|

Telefonisti
(gruppo C)
Numero
Grado dei posti

11° - Primo telefonista..............................|
> 7
12° - Telefonista....................................|


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 73. - FRASCA