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DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 666

Indennità giornaliera per i componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni, è dovuta una indennità di lire mille, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 per cento, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.
Ai componenti privati suddetti, che prestano servizio fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i magistrati di grado 60.
Le stesse indennità sono dovute anche al componente privato citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.