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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 664

Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  15-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 ottobre 1947, n. 1232, e ridotta di 38 milioni di lire.
L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), è aumentata di 38 milioni di lire.