stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 663

Maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25% per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  15-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è modificata nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1104.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti è autorizzato a provvedere alle operazioni di conguaglio secondo le disposizioni del precedente comma con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720, ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.