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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 658

Sospensione del decorso dei termini di prescrizione nei riguardi del pagamento delle rate di pensioni e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nell'Africa italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Articolo unico



Il corso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sospeso nei riguardi del pagamento delle rate di pensione e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nel territori dell'Africa italiana, nel periodo intercorrente dalla data di cessazione dell'Amministrazione italiana in detti territori al 7 settembre 1943.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 63. - FRASCA