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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948, n. 648

Norme integrative e di attuazione dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, circa la cancellazione dai ruoli del personale militare delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;

Art. 1


Le cancellazioni dai ruoli disposte nei confronti del personale militare delle Forze armate ai sensi dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, sono revocate d'ufficio quando il procedimento penale per il fatto che ha, dato luogo alla cancellazione è stato definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il militare non lo ha commesso.
Restano ferme le cancellazioni disposte nei confronti dei militari che nel procedimento penale di cui al precedente comma hanno riportato condanna con sentenza irrevocabile ancorché sia stata ad essi applicata l'amnistia.