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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 629

Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Dal 1 luglio 1947 e fino a quando non saranno emanate disposizioni di legge sull'ordinamento definitivo dell'Esercito, i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.
Il periodo di comando è ridotto a mesi sei per i colonnelli e i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, per altrettanta durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.
Il servizio, considerato valido agli effetti del periodo di comando ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 14 novembre 1941, n. 1328, abrogato con l'art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 4, è computabile per il raggiungimento dei periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, anche se ridotti in base a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.