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DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 625

Trattamento al personale non di ruolo licenziato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e successivamente riassunto in servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  10-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


Per i dipendenti civili non di ruolo, compresi quelli salariati, indicati nell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e riassunti posteriormente alla data del decreto medesimo, ma anteriormente a quella del presente decreto, il servizio prestato prima del licenziamento ed il periodo intercorso tra la data di questo e la scadenza del termine stabilito nel contratto d'impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina si cumulano, ad ogni effetto, con il servizio prestato dopo la riassunzione.
Il servizio complessivo computato ai sensi del comma precedente è considerato come prestato senza soluzione di continuità.
L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al predetto personale saranno computati nella liquidazione del trattamento di quiescenza o di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego o di lavoro.