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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948, n. 605

Modificazioni degli articoli 2 e 11 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sul collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, è sostituito dal seguente:
"Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualità militari e di carattere".