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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 599

Concessione di un indennizzo a favore di alcune categorie di ex prigionieri di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  22-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'Africa italiana;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Al personale militare e militarizzato reduce da prigionia di guerra o da internamento, al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, è concesso un indennizzo per la durata della prigionia o dell'internamento nella seguente misura mensile:
ufficiali generali ed ammiragli. . . . . . . . . . . . . L. 11 00
colonnelli, ten. colonnelli, maggiori, primi capitani e
gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9 50
capitani, tenenti, sottotenenti e gradi corrispondenti . " 8 00
marescialli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . " 5 50
sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . " 4 00
graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . " 2 50

Sono computati come mesi interi le frazioni superiori a quindici giorni.