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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 582

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  5-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


A ciascun medico e chirurgo spetta:
1) per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 180;
2) per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 1200, e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 2500.
Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi sono chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assistono ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle deposizioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati in istruttoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, è dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione è di L. 120, ciascuna delle successive di L. 72.
Uguale diritto è pure dovuto ai medici e chirurghi i quali sono chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni sia verbali che scritte.