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DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1948, n. 561

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1955)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  2-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per due centesimi dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, aumentati del cinquanta per cento, per tener conto delle competenze accessorie.
L'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 4000.
È servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente stabile o di pianta organica, nonché in prova, di provvisorio, di aggiunto, a ferma fissa o a tempo indeterminato.
Le interruzioni di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono ricuperabili con le norme e nei limiti di due anni valevoli per il fondo pensioni, giusta l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.
Le assenze per servizio militare comunque, prestato dopo la nomina a ruolo con o senza stipendio non costituiscono interruzione di servizio agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita; le relative ritenute a favore dell'Opera di previdenza, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere praticate durante l'assenza e recuperate dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.