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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 560

Modificazione al decreto legislativo 31 ottobre 1947 n. 1304, sul trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1



Fino al 31 dicembre 1948 la dichiarazione, prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, di avvalersi dei medici e delle case di cura di proprio gradimento anziché dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, deve essere fatta dai lavoratori del commercio, credito, assicurazione e servizi tributari appartati aventi qualifica impiegatizia, invece che al principio di ogni anno, al principio di ogni periodo di malattia.