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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 550

Sospensione, per l'anno scolastico 1947-48, dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico



Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48, i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1947 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 153. - FRASCA