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DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 530

Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/1950)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-9-1950
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, è ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 agosto 1950, n. 648 ha disposto (con l'art. 123, comma 2) che "L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue."