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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 523

Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  10-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Le opere necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili destinati a convitti e colonie marine e montane, di proprietà degli Istituti cauzioni e quiescenza e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche, esistenti a Pesaro, Livorno, Ferentino, Saltino (Firenze), Calambrone (Pisa) e Messina, distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche, sono eseguite fino alla somma di lire 200 milioni, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attingendo ai fondi concessi, come sovvenzione straordinaria del Tesoro, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, con decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 177.
Le somme così erogate saranno rimborsate dagli Istituti in annualità trentennali al 5% decorrenti dall'ultimazione delle opere.
In caso di insolvenza l'Amministrazione postale tratterrà le annualità scadute dai contributi da essa dovuti agli Enti stessi.