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DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 521

Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  27-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1


I cittadini italiani i cui beni, diritti ed interessi situati sul territorio della Reggenza di Tunisi siano liquidati in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed in base alla apposita Convenzione stipulata con il Governo francese, in data 29 novembre 1947, possono chiedere di essere indennizzati.
L'indennizzo non è dovuto ai cittadini che chiedano ed ottengano, nelle circostanze e con le modalità previste alle lettere b) e c) dell'art. 3 della Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, di potere vendere direttamente i loro beni, realizzandone un corrispettivo nonché ai cittadini che chiedano ed ottengano la revoca del provvedimento di espulsione.