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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 520

Autorizzazione della spesa di L. 1.750.000.000 per lavori straordinari a pagamento non differito, nelle province di Udine e di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  27-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1


È autorizzata la spesa di L. 1.750.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito nelle province di Udine e Gorizia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.