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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 515

Norme per dichiarazione di pubblica utilità dei raccordi ferroviari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I è XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


La dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 55 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione del binari di raccordo e degli allacciamenti ferroviari destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto, ampliamento o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, le quali comprendono, impianti di binari di raccordo e di allacciamenti ferroviari, è fatta, per tutto il complesso delle opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio. Qualora tali opere di impianti, ampliamenti o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, non comprendano anche la costruzione di binari di raccordo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 30 e 32 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.